Art. 16 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo II sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) mancata realizzazione del piano di attivita'; b) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; d) mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento dei titoli di spesa di cui all'art. 15, comma 2; e) mancato rispetto dei termini e delle modalita' per la presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 15, comma 3; f) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; g) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; h) pagamento delle spese rendicontate con modalita' difformi da quelle previste dall'art. 12; i) mancato rispetto dei termini previsti all'art. 5, comma 3; j) negli ulteriori casi previsti dalla delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3.