Art. 16 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo  II  sono  revocate,  in
tutto o in parte, nei seguenti casi: 
    a) mancata realizzazione del piano di attivita'; 
    b)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    c)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    d) mancato  rispetto  del  termine  per  la  presentazione  della
documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento  dei  titoli
di spesa di cui all'art. 15, comma 2; 
    e)  mancato  rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  per  la
presentazione della richiesta di erogazione a saldo di  cui  all'art.
15, comma 3; 
    f) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
altre    procedure    concorsuali    con    finalita'    liquidatorie
antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; 
    g)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    h) pagamento delle spese rendicontate con modalita'  difformi  da
quelle previste dall'art. 12; 
    i) mancato rispetto dei termini previsti all'art. 5, comma 3; 
    j) negli ulteriori casi previsti dalla delibera di ammissione  di
cui all'art. 14, comma 3.