Art. 4 
 
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in
                   materia di politica di impegno 
 
  1. Le informazioni indicate all'art. 124-quinquies, commi 1, 2 e  3
del  TUF  sono  messe  a  disposizione  del  pubblico   gratuitamente
nell'area pubblica dei siti web dei fondi pensione di cui all'art. 3.
Per i fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto  n.  252/2005  le
informazioni di cui  al  periodo  precedente  sono  pubblicate  nella
sezione dedicata al fondo del sito web della societa'. 
  2. La politica  di  impegno  e  le  sue  eventuali  modifiche  sono
pubblicate  entro  quindici  giorni  dalla  loro  adozione  da  parte
dell'organo  amministrativo.  La  politica  di   impegno   rimane   a
disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine
della sua validita'. 
  3. Le informazioni indicate dall'art. 124-quinquies, comma  2,  del
TUF, relative alle modalita' di attuazione della politica di  impegno
in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28  febbraio  dell'anno
successivo a quello di approvazione  della  politica  di  impegno  e,
periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali  informazioni
rimangono  a  disposizione  del  pubblico  almeno  per  i  tre   anni
successivi. 
  4. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 3, del TUF,
inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno,
sono pubblicate secondo i termini indicati ai commi 2 e 3. 
  5. In coerenza con quanto previsto dall'art.  124-quinquies,  comma
6, del TUF, i soggetti di cui all'art. 3 che  danno  attuazione  alla
politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto
mediante gestori di attivi indicano, secondo le modalita' e i termini
di cui al presente articolo, dove i  gestori  di  attivi  hanno  reso
pubbliche le informazioni riguardanti il voto. 
  6. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe
a disposizione del pubblico  attraverso  ulteriori  mezzi  on-line  o
piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne  assicurino  l'agevole
individuazione e l'accessibilita' gratuita.