Art. 4 Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno 1. Le informazioni indicate all'art. 124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente nell'area pubblica dei siti web dei fondi pensione di cui all'art. 3. Per i fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252/2005 le informazioni di cui al periodo precedente sono pubblicate nella sezione dedicata al fondo del sito web della societa'. 2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione da parte dell'organo amministrativo. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validita'. 3. Le informazioni indicate dall'art. 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalita' di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione della politica di impegno e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi. 4. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate secondo i termini indicati ai commi 2 e 3. 5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 124-quinquies, comma 6, del TUF, i soggetti di cui all'art. 3 che danno attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto mediante gestori di attivi indicano, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo, dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto. 6. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita.