Art. 5 
 
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in
  materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori  di
  attivi. 
 
  1. In conformita' alle modalita' indicate  dall'art.  4,  comma  1,
sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente le  informazioni
di cui all'art. 124-sexies, comma 1, del TUF, volte a  illustrare  in
che modo gli elementi  principali  della  strategia  di  investimento
azionario  delle  risorse  del  fondo  pensione   contribuiscono   al
rendimento a medio e lungo termine degli attivi del  fondo  pensione.
Tali informazioni sono aggiornate annualmente, entro  il  termine  di
cui  all'art.  4,  comma  3,  qualora  non   intervengano   modifiche
sostanziali in corso d'anno, da pubblicarsi tempestivamente. 
  2. Laddove rilevante, in funzione delle caratteristiche dei singoli
fondi pensione o dei loro comparti, le informazioni di cui al comma 1
illustrano  altresi'  in  che  modo  gli  elementi  principali  della
strategia di investimento azionario delle risorse del fondo  pensione
sono coerenti con  il  profilo  e  la  durata  delle  passivita',  in
particolare a lungo termine. 
  3. Qualora l'investimento  delle  risorse  del  fondo  pensione  e'
effettuato per il tramite  di  gestori  di  attivi  sono  fornite  al
pubblico,  con  le  medesime  modalita'  di  cui  al  comma   1,   le
informazioni  riguardanti  l'accordo  di  gestione  di  cui  all'art.
124-sexies,  comma  2,  del  TUF,  ovvero  quelle  di  cui   all'art.
124-sexies, comma 3, del medesimo TUF. 
  4. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe
a disposizione del pubblico  attraverso  ulteriori  mezzi  on-line  o
piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne  assicurino  l'agevole
individuazione e l'accessibilita' gratuita.