Art. 5 Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi. 1. In conformita' alle modalita' indicate dall'art. 4, comma 1, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente le informazioni di cui all'art. 124-sexies, comma 1, del TUF, volte a illustrare in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi del fondo pensione. Tali informazioni sono aggiornate annualmente, entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, qualora non intervengano modifiche sostanziali in corso d'anno, da pubblicarsi tempestivamente. 2. Laddove rilevante, in funzione delle caratteristiche dei singoli fondi pensione o dei loro comparti, le informazioni di cui al comma 1 illustrano altresi' in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione sono coerenti con il profilo e la durata delle passivita', in particolare a lungo termine. 3. Qualora l'investimento delle risorse del fondo pensione e' effettuato per il tramite di gestori di attivi sono fornite al pubblico, con le medesime modalita' di cui al comma 1, le informazioni riguardanti l'accordo di gestione di cui all'art. 124-sexies, comma 2, del TUF, ovvero quelle di cui all'art. 124-sexies, comma 3, del medesimo TUF. 4. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita.