((Art. 13 decies 
 
         Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione 
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
      «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui
al comma 1 e fino  alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa
richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla  dilazione  ai  sensi
del comma 3: 
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
    b) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
    c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»; 
    b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: 
      «1-quater.1.  Non  puo'  in  nessun  caso  essere  concessa  la
dilazione delle  somme  oggetto  di  verifica  effettuata,  ai  sensi
dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla  data  di
accoglimento della richiesta di cui al comma 1. 
      1-quater.2.   Il   pagamento   della   prima   rata   determina
l'estinzione delle procedure  esecutive  precedentemente  avviate,  a
condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito  positivo
o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero  il  terzo
non abbia reso dichiarazione positiva o non  sia  stato  gia'  emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dal 30 novembre 2020. 
  3. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. 
  4.  Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con
riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del   1973   si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive. 
  5. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4. 
  6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali  dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per  i  quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga   alle   previsioni   in   essi
contenute»)).