((Art. 13 terdecies 
 
                         Bonus baby-sitting 
 
  1. A decorrere dalla data del 9 novembre  2020  limitatamente  alle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  individuate  con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente  decreto,  nelle  quali  sia
stata disposta la sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza
nelle scuole secondarie di primo  grado,  i  genitori  lavoratori  di
alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  o
iscritti   alle   gestioni   speciali   dell'assicurazione   generale
obbligatoria,  e  non   iscritti   ad   altre   forme   previdenziali
obbligatorie, hanno  diritto  a  fruire  di  uno  o  piu'  bonus  per
l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo  complessivo
di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate  nel  periodo
di sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza  prevista  dal
predetto decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  La
fruizione del bonus di  cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuta
alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la
prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed
e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare  non  vi  sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno  al  reddito  in
caso di sospensione o cessazione dell'attivita'  lavorativa  o  altro
genitore disoccupato o non lavoratore. 
  2. Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si  applica,  in
riferimento ai  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei
confronti dei genitori affidatari. 
  4. Il bonus  non  e'  riconosciuto  per  le  prestazioni  rese  dai
familiari. 
  5. Il bonus  e'  erogato  mediante  il  Libretto  Famiglia  di  cui
all'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La
fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile  con
la fruizione del  bonus  per  la  frequenza  di  asili  nido  di  cui
all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio  comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6,  primo  periodo,  pari  a  7,5
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,5 milioni di euro per  l'anno  2021  in  termini  di
indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34)).