((Art. 13 quinquies 
 
Proroga del termine di versamento del secondo acconto  delle  imposte
                       sui redditi e dell'IRAP 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della
seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre
2020. 
  2. Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo  9-quinquies  del
presente  decreto,  che  disciplinano  la  proroga  del  termine   di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte  sui
redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. 
  4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi',  a
prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati
negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  come  individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del  presente  decreto,  ovvero  per   gli   esercenti   servizi   di
ristorazione nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da
uno scenario di elevata gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
come individuate alla medesima data  del  26  novembre  2020  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento  della  prima
rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso  di  quanto
gia' versato. 
  6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2021». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34)).