((Art. 13 octies Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini 1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»)).