((Art. 13 novies 
 
Proroga dei termini per i  versamenti  del  prelievo  erariale  unico
  sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a)  e
  lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
  n. 773 
 
  1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio  del  quinto
bimestre 2020 e' effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto
sulla base  della  raccolta  di  gioco  del  medesimo  bimestre,  con
scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante  quota,  pari  all'80
per cento, puo' essere versata con rate mensili di pari importo,  con
debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La  prima
rata e' versata entro il  22  gennaio  2021  e  le  successive  entro
l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata e'  versata
entro il 30 giugno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  559
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34)).