((Art. 15 bis 
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
  stabilimenti termali, dello spettacolo e per  gli  incaricati  alle
  vendite nonche' disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
15, comma 1, e' erogata una tantum  un'ulteriore  indennita'  pari  a
1.000 euro. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data  del   30   novembre   2020,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva  pari  a  1.000  euro.  La  medesima  indennita'   e'
riconosciuta ai  lavoratori  in  somministrazione,  impiegati  presso
imprese utilizzatrici  operanti  nel  settore  del  turismo  e  degli
stabilimenti  termali,  che  abbiano  cessato  involontariamente   il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per
almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non  titolari   di
pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASpI,  alla
data del 30 novembre 2020. 
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  30  novembre  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del  17  marzo  2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,   e'   riconosciuta   un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
30  novembre  2020  di  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,  di
durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data del  30  novembre  2020,  di
pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di  pensione  ne'
di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18  del
decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  senza  corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima
indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo  pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati dal 1° gennaio 2019  al  30  novembre  2020,  cui  deriva  un
reddito non superiore a 35.000 euro. 
  7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84,  comma
10,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo  9,
comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  si  riferisce
esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
  8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e  6
e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite  modello  di
domanda predisposto dal medesimo Istituto  e  presentato  secondo  le
modalita' stabilite dallo stesso. 
  9. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo  di  466,5
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di
cui al primo periodo del presente  comma  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 265, comma  9,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, possono essere richieste, a pena  di  decadenza,  entro
quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo  ad  esclusione  del
comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno  2020  e,  in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021,
per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica  e
il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione   secondaria
superiore e il certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore,
stipulati nell'anno 2021, e' riconosciuto ai datori  di  lavoro,  che
occupano  alle  proprie  dipendenze  un  numero  di  addetti  pari  o
inferiore a nove, uno sgravio contributivo  del  100  per  cento  con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo
restando il livello di aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 
  13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in  1,2  milioni  di
euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5  milioni
di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  0,1
milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, si provvede: 
    a) quanto a  1,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto; 
    b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno  2022,  4  milioni  di
euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  0,5
milioni di euro per l'anno 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno  2022,  1  milione  di
euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  0,1
milioni di euro per l'anno  2025,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 12)).