Art. 17 
 
          Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport 
 
  1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  ((Italiano))  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  ((decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente
decreto)). Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono  presentate  entro
il 30  novembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del
6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a.  che,  sulla  base
del registro di cui all'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
luglio 2004, n. 186, acquisito ((dal CONI)) sulla  base  di  apposite
intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
  3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio
o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, all'articolo 98  del  ((decreto-legge  19  maggio
2020)), n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del  decreto  legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre
2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a
800 euro e' erogata dalla  societa'  Sport  e  Salute  s.p.a.,  senza
necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse  trasferite
a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro  per
l'anno 2020. ((Il limite di spesa di  cui  al  presente  articolo  e'
incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio
di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento  all'erogazione
dell'indennita' di cui all'articolo 96  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, o di cui all'articolo 98  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, o di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126)). 
  5. Ai  fini  dell'erogazione  automatica  dell'indennita'  prevista
dall'articolo 12, comma 3, ultimo  periodo,  ((del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104)), convertito con modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a  causa  dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 
  ((5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al presente
articolo,   si   considerano   cessati   a    causa    dell'emergenza
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla  data
del 31 ottobre 2020 e non rinnovati)). 
  6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute  s.p.a.  non
prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione  al
Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo  sport  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  copertura   dei   costi   di
funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita'  di  bilancio.
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del
comma 1 ((si applica quanto previsto)) dall'articolo  265,  comma  9,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.