Art. 9. 
 
                              Sanzioni 
 
    9.1. Gli associati che si rendessero inadempienti  agli  obblighi
del presente Statuto, o comunque tenessero comportamenti o compissero
atti contrari alle  disposizioni  statutarie,  sono  passibili  delle
seguenti sanzioni: 
      1. censura, comunicata per iscritto e motivata; 
      2. sospensione dal diritto a  partecipare  all'attivita'  degli
organi dell'Associazione, per un periodo stabilito; 
      3. sospensione dell'elettorato attivo e/o  passivo  all'interno
dell'Associazione per un periodo stabilito; 
      4. decadenza dalle cariche associative; 
      5. espulsione nel caso di  grave  inadempimento  agli  obblighi
derivanti dal presente Statuto. 
    9.2. Le sanzioni vengono deliberate, anche  cumulativamente,  dal
Comitato dei probiviri regionale e comunicate per iscritto. 
    In caso di sanzioni, le stesse vengono deliberate  a  conclusione
del procedimento  disciplinare.  Dell'avvio  del  procedimento  viene
informato  per  iscritto,  tramite  pec   o   lettera   raccomandata,
l'associato che puo' difendersi,  prima  della  pronuncia,  in  primo
grado di fronte al Comitato probiviri regionale, presente in  ciascun
coordinamento regionale e distinto nella sua composizione rispetto  a
quello nazionale. 
    Il diritto di difesa  e  contraddittorio  e'  assicurato  con  la
preventiva contestazione dell'addebito  recante  l'indicazione  della
condotta che si qualifica  come  sanzionabile  e  delle  disposizioni
ritenute violate; con il diritto di accesso  a  tutti  gli  atti  del
provvedimento;  e  con  la  possibilita'  dell'associato   di   farsi
assistere nel procedimento disciplinare da un  soggetto  qualificato,
da lui individuato. 
    In caso di sanzione da parte dei Probiviri regionali, l'associato
puo' ricorrere in secondo grado, entro  e  non  oltre  trenta  giorni
dalla data  di  comunicazione  della  deliberazione  della  sanzione,
dinanzi ai Probiviri nazionali.