Art. 9. Sanzioni 9.1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, o comunque tenessero comportamenti o compissero atti contrari alle disposizioni statutarie, sono passibili delle seguenti sanzioni: 1. censura, comunicata per iscritto e motivata; 2. sospensione dal diritto a partecipare all'attivita' degli organi dell'Associazione, per un periodo stabilito; 3. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo all'interno dell'Associazione per un periodo stabilito; 4. decadenza dalle cariche associative; 5. espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto. 9.2. Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Comitato dei probiviri regionale e comunicate per iscritto. In caso di sanzioni, le stesse vengono deliberate a conclusione del procedimento disciplinare. Dell'avvio del procedimento viene informato per iscritto, tramite pec o lettera raccomandata, l'associato che puo' difendersi, prima della pronuncia, in primo grado di fronte al Comitato probiviri regionale, presente in ciascun coordinamento regionale e distinto nella sua composizione rispetto a quello nazionale. Il diritto di difesa e contraddittorio e' assicurato con la preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come sanzionabile e delle disposizioni ritenute violate; con il diritto di accesso a tutti gli atti del provvedimento; e con la possibilita' dell'associato di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un soggetto qualificato, da lui individuato. In caso di sanzione da parte dei Probiviri regionali, l'associato puo' ricorrere in secondo grado, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione della sanzione, dinanzi ai Probiviri nazionali.