Art. 8 
 
                    Rinnovo degli organi elettivi 
                  delle regioni a statuto ordinario 
 
  1.   Limitatamente   all'anno   2020,   considerato    il    quadro
epidemiologico complessivamente e  diffusamente  grave  su  tutto  il
territorio  nazionale  a  causa   dell'evolversi   della   situazione
epidemiologica ((e  del  carattere))  particolarmente  diffusivo  del
contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi  delle
regioni a statuto ordinario, anche gia' scaduti, o per i quali  entro
il 31 dicembre 2020  si  verificano  le  condizioni  che  ne  rendono
necessario il rinnovo, ((hanno luogo non prima del novantesimo e  non
oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla  data  in  cui  si
sono verificate le circostanze  che  rendono  necessario  il  rinnovo
ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori)). 
  2. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi  elettivi,  il
Consiglio e la Giunta in carica continuano  a  svolgere,  secondo  le
specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti,  compiti  e  funzioni
nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa,
anche legislativa, necessaria  a  far  fronte  a  tutte  le  esigenze
connesse all'emergenza sanitaria. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 2 luglio
          2004, n. 165 (Disposizioni  di  attuazione  dell'art.  122,
          primo comma, della Costituzione): 
                «Art. 5 (Durata degli organi elettivi  regionali).  -
          1. Gli organi elettivi delle regioni durano in  carica  per
          cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita'
          dello scioglimento anticipato del Consiglio  regionale.  Il
          quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data  della
          elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno  luogo  non
          oltre  i  sessanta  giorni  successivi   al   termine   del
          quinquennio  o  nella  domenica  compresa  nei  sei  giorni
          ulteriori.».