Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  8  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti  dall'articolo  8  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente.