Art. 4 Adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti 1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti puo' essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 7: a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti; c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti; e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attivita' dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attivita' promozionali del fondo pensione. 2. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante sito web in conformita' alle previsioni del capo III.