Art. 5 Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP 1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP puo' essere svolta all'interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a cio' incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all'art. 7 e delle altre regole che trovino applicazione all'intermediario secondo il proprio settore di appartenenza. 2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtu' delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalita' di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 4 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono. 3. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante sito web in conformita' alle previsioni del capo III.