Art. 5 
 
             Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP 
 
  1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione  aperti  e  ai  PIP
puo' essere svolta all'interno delle sedi legali o  delle  dipendenze
dei soggetti istitutori da parte di addetti a cio' incaricati, ovvero
avvalendosi delle reti  di  distribuzione  utilizzabili  nel  settore
operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui  all'art.
7 e delle altre regole  che  trovino  applicazione  all'intermediario
secondo il proprio settore di appartenenza. 
  2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base  collettiva,  poste
in essere in virtu' delle  relative  fonti  istitutive  di  carattere
collettivo, dei lavoratori dipendenti  e  dei  relativi  familiari  a
carico, possono essere raccolte, oltre che secondo  le  modalita'  di
cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 4 comma 1, da
parte  dei  soggetti  ivi  indicati  o  di  incaricati  dei  soggetti
istitutori,  ivi   inclusi   quelli   appartenenti   alle   reti   di
distribuzione di cui gli stessi si avvalgono. 
  3. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante  sito
web in conformita' alle previsioni del capo III.