Art. 6 
 
Adesioni che conseguono  al  conferimento  tacito  del  TFR  e  altre
                        modalita' di adesione 
 
  1. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano applicazione alle adesioni che
conseguono al conferimento tacito del  TFR,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005. 
  2.  Nelle  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  i  fondi   pensione
negoziali/preesistenti e i soggetti  istitutori  dei  fondi  pensione
aperti comunicano all'aderente: 
    a) l'avvenuta adesione  e  lo  informano  della  possibilita'  di
usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro
previste   dagli   accordi    istitutivi    della    forma    stessa,
subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico; 
    b) il comparto al quale e' stato automaticamente destinato il TFR
e lo informano  delle  altre  scelte  di  investimento  eventualmente
disponibili. 
  3. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano altresi' applicazione in  ogni
altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da
norme di legge, che non  richieda  una  esplicita  manifestazione  di
volonta' da parte dell'aderente. 
  4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione interessati
comunicano all'aderente: 
    a)  l'avvenuta  adesione  e  lo  informano  circa  gli  eventuali
ulteriori flussi di finanziamento attivabili; 
    b) il comparto al quale e' automaticamente destinato il flusso di
finanziamento attivato con l'adesione  e  lo  informano  delle  altre
scelte di investimento eventualmente disponibili. 
  5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 e' trasmessa
la parte  I  «Le  Informazioni  chiave  per  l'aderente»  della  Nota
informativa,    unitamente    all'appendice    «Informativa     sulla
sostenibilita'», nonche', la modulistica necessaria per l'opzione  di
attivazione degli ulteriori flussi di finanziamento e per l'eventuale
modifica del comparto. 
  6. I fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti  istitutori
dei  fondi  pensione  aperti  forniscono,  inoltre,  all'aderente  le
necessarie indicazioni circa le modalita' di acquisizione della parte
II  «Le  informazioni  integrative»  della  Nota   informativa,   ove
predisposta, in coerenza con le istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza, nonche' dei documenti statutari o regolamentari  e  ogni
altra informazione ritenuta utile ad assicurare la  piena  conoscenza
dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e  gli
obblighi connessi all'adesione.