Art. 2 
 
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso
                   ai ruoli tecnico-professionali 
 
  1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e  degli
assistenti, degli  ispettori  logistico-gestionali,  degli  ispettori
informatici, degli  ispettori  tecnico-scientifici,  degli  ispettori
sanitari,   dei   direttivi   logistico-gestionali,   dei   direttivi
informatici,  dei  direttivi   tecnico-scientifici,   dei   direttivi
sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi e' soggetta  alla  verifica
del possesso di: 
    a) idoneita' fisica e psichica  all'espletamento  delle  funzioni
proprie della qualifica da ricoprire; 
    b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in
atto  o  silenti,  e  da  imperfezioni   e   infermita'   fisiche   e
neuropsichiche  a  rilevanza  medico-legale,   valutate   anche   con
riferimento alle esigenze di tutela della salute  e  dell'incolumita'
del  candidato  e  di  coloro  che  prestano   attivita'   lavorativa
congiuntamente ad esso. 
  2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui  al
comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste  per
la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive,  emotive,
comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo,  di  assunzione
di responsabilita' decisionali e di gestione  pratica  di  situazioni
lavorative e di eventi critici. 
  3. Il giudizio medico legale attestante  il  possesso  o  meno  dei
requisiti  fisici,  psichici  e  attitudinali  e'  formulato  da  una
commissione  medica  nominata  dall'amministrazione,  che  accerta  i
requisiti di cui al  comma  2  previa  valutazione  psicodiagnostica,
eseguita  anche  con  appositi  esami  o   test   psico-attitudinali,
somministrati da specialisti nella disciplina.