Art. 3 Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale nelle ipotesi di assunzione per chiamata diretta 1. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 5, comma 5 e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo 1 del presente regolamento. 2. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, e 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
Note all'art. 3: - Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). - Omissis. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.» - Per il testo dell'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - Omissis. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.» «Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici). - Omissis. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.» «Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - Omissis. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.» «Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari). - Omissis. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.»