Art. 10 Reclutamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 641, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»; b) dopo l'articolo 645 e' inserito il seguente: «Art. 645-bis (Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri). - 1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»; 2. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento piu' favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784. c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater e' soppresso.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 641 (Accertamento dell'idoneita' attitudinale) - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso. 1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»