Art. 10
Reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 641, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa
nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma
1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i
relativi corsi.»;
b) dopo l'articolo 645 e' inserito il seguente:
«Art. 645-bis (Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma
dei carabinieri). - 1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze
organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i
vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di
istruzione, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli
aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non
sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli
esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine
dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di
tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti
degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;
2. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i
corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del
presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a
tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la
data di arruolamento piu' favorevole degli incorporati del primo
ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784.
c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater e' soppresso.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 641 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 641 (Accertamento dell'idoneita' attitudinale)
- 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate
devono essere in possesso di uno specifico profilo
attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a
ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste
dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati
anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica
qualifica conferita a cura della competente struttura del
Ministero della difesa, previo superamento di apposito
corso.
1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero
della difesa nel conferimento della qualifica di perito
selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei
carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»