Art. 10 
 
 
                            Reclutamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 641, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa
nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al  comma
1, secondo periodo l'Arma  dei  carabinieri  svolge  in  autonomia  i
relativi corsi.»; 
    b) dopo l'articolo 645 e' inserito il seguente: 
      «Art. 645-bis (Disposizioni ulteriori  sui  concorsi  nell'Arma
dei  carabinieri).  -  1.  L'Arma  dei  carabinieri,   per   esigenze
organizzative e logistiche che non consentono  di  ospitare  tutti  i
vincitori  dello  stesso  concorso  presso  i  propri   istituti   di
istruzione, puo' articolare i  corsi  di  formazione  in  piu'  cicli
aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori,  ove  non
sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento  degli
esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al  termine
dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione  in  ruolo  di
tutti i frequentatori sara'  rideterminata  sulla  base  degli  esiti
degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»; 
      2. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata  per  i
corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo  783  del
presente codice ovvero di cui all'articolo  957  del  regolamento,  a
tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai  soli  fini  giuridici,  la
data di arruolamento piu'  favorevole  degli  incorporati  del  primo
ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784. 
    c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater e' soppresso. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  641  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 641 (Accertamento dell'idoneita'  attitudinale)
          - 1. Gli aspiranti agli  arruolamenti  nelle  Forze  armate
          devono  essere  in  possesso  di  uno   specifico   profilo
          attitudinale da accertare, esclusivamente  e  in  deroga  a
          ogni altra disposizione di legge, in base  alle  norme  per
          l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste
          dal regolamento. A  tale  fine,  possono  essere  impiegati
          anche ufficiali periti selettori in possesso  di  specifica
          qualifica conferita a cura della competente  struttura  del
          Ministero della  difesa,  previo  superamento  di  apposito
          corso. 
                1-bis. Ferma restando  la  competenza  del  Ministero
          della difesa nel conferimento  della  qualifica  di  perito
          selettore di cui al comma 1,  secondo  periodo  l'Arma  dei
          carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»