Art. 11 Stato giuridico 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 949: 1) al comma 1 le parole: «commissione permanente di avanzamento integrata da tre appuntati da lui designati» sono sostituite dalle seguenti: «commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianita' assoluta e relativa»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»; b) all'articolo 950: 1) al comma 1: 1.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti: «psico-fisica»; 1.2) dopo le parole: «servizio incondizionato,» sono aggiunte le seguenti: «congedo obbligatorio per maternita'»; 1.3) dopo le parole: «procedimento disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»; 1.4) dopo le parole: «ferma volontaria.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma.»; 2) al comma 2: 2.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»; 2.2) lettera b), le parole «sottoposto a procedimento penale o disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato»; 3) al comma 3: 3.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti: «psico-fisica»; 3.2) dopo le parole: «procedimento penale o disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»; 3.3) dopo le parole: «precedentemente contratta.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.»; 4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovra' essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorita' delegata.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 949, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 949 (Non ammissione nel servizio permanente) - 1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non e' meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianita' assoluta e relativa, se l'interessato e' carabiniere in ferma. 1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo. 2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio prestato in ferma volontaria.». - Si riporta il testo dell'art. 950, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 950 (Prolungamento della ferma) - 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternita' o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il proscioglimento dalla ferma. 2. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa; a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) per il militare imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, non puo' protrarsi oltre la data in cui e' definito il procedimento stesso. 3. Il militare che ha riacquistato l'idoneita' psico-fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si e' concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda puo' essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato. 3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovra' essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorita' delegata. 4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. 5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che e' riconosciuto temporaneamente non idoneo, e' collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.».