Art. 12
Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un
procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al
prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non
e' inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per
l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»;
b) all'articolo 1072-bis, al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei
naviganti dell'Arma aeronautica;»;
2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri;»;
c) all'articolo 1084-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la
promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza
dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in
ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno
potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto
della cessazione dal servizio.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 1051, 1072-bis e
1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1051 (Impedimenti, sospensione ed esclusione) -
1 Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare
che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di
Stato.
2. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale
militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti
alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui
puo' derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a 60 giorni.
2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri
imputato in un procedimento penale per delitto non colposo
e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi
dell'art. 950, non e' inserito nell'aliquota di avanzamento
o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in
servizio permanente.
3. Se eccezionalmente le autorita' competenti
ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del
giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione,
indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione
d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di
avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione
per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si
trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la
valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore
generale del personale militare ne dispone la
cancellazione.
5. Al militare e' data comunicazione della
sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno
determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote
o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di
servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 1050,
ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei
commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause
impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le
stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a
valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del
servizio permanente che e' stato condannato con sentenza
definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto
non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai
doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del
prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e'
escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla
possibilita' di transito da un ruolo a un altro.».
«Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri) - 1.
In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il
numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4,
allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al
grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle
promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel
grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle
capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato
maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di
porto, in misura non superiore a:
a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e
dei naviganti dell'Arma aeronautica;
a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri;
b) tre per i ruoli normali del Corpo delle
capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica
militare;
c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario
dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo
del genio aeronautico;
d) uno per i restanti ruoli normali e speciali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o
inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo'
essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente
motivati.».
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il
personale militare che cessa dal servizio) - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente,
che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza
demerito, e' attribuita la promozione ad anzianita' al
grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal
servizio nei casi di:
a) raggiungimento del limite di eta';
b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva
nei casi previsti dalla legislazione vigente;
c) infermita';
d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui
all'art. 923, comma 1, lettera m-bis).
2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita
anche ai militari in servizio permanente deceduti, a
decorrere dal giorno antecedente al decesso.
2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la
promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su
istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a
domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al
31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di
alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della
cessazione dal servizio.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
i militari destinatari della promozione di cui all'art.
1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di
generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i
marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado
apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non
conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, e'
attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.
5. L'attribuzione della promozione o della carica o
qualifica speciale di cui al presente articolo non produce
alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e
pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari
cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze
previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale
ultima data.».