Art. 12 
 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato  in  un
procedimento  penale  per  delitto   non   colposo   e   ammesso   al
prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950,  non
e'   inserito   nell'aliquota   di   avanzamento   o   valutato   per
l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»; 
    b) all'articolo 1072-bis, al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a)  cinque  per   i   ruoli   normali   delle   Armi   varie
dell'Esercito, del  Corpo  di  stato  maggiore  della  Marina  e  dei
naviganti dell'Arma aeronautica;»; 
      2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: 
        «a-bis)  sette   per   il   ruolo   normale   dell'Arma   dei
carabinieri;»; 
    c)  all'articolo  1084-bis,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «2-bis.  Per  il  personale  dell'Arma  dei   carabinieri,   la
promozione di cui al comma  1  e'  altresi'  attribuita,  su  istanza
dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati  in
ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014,  che  non  hanno
potuto beneficiare di alcuna promozione,  a  vario  titolo,  all'atto
della cessazione dal servizio.». 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1051,  1072-bis  e
          1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1051 (Impedimenti, sospensione ed esclusione) -
          1 Non puo' essere valutato per  l'avanzamento  il  militare
          che ricopra la carica di Ministro o di  Sottosegretario  di
          Stato. 
                2.  Non  puo'  essere   inserito   nell'aliquota   di
          avanzamento  o  valutato  per  l'avanzamento  il  personale
          militare: 
                  a)  rinviato  a  giudizio   o   ammesso   ai   riti
          alternativi per delitto non colposo; 
                  b) sottoposto a procedimento  disciplinare  da  cui
          puo' derivare una sanzione di stato; 
                  c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
                  d) in aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una
          durata non inferiore a 60 giorni. 
                2-bis.  Il  personale   dell'Arma   dei   carabinieri
          imputato in un procedimento penale per delitto non  colposo
          e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai  sensi
          dell'art. 950, non e' inserito nell'aliquota di avanzamento
          o  valutato  per  l'avanzamento,  fino  all'ammissione   in
          servizio permanente. 
                3.  Se  eccezionalmente   le   autorita'   competenti
          ritengono  di  non  poter  addivenire  alla  pronuncia  del
          giudizio  sull'avanzamento,  sospendono   la   valutazione,
          indicandone i motivi. 
                4. Se, durante i lavori della competente  commissione
          d'avanzamento e prima della  pubblicazione  del  quadro  di
          avanzamento o della conclusione dei lavori  di  valutazione
          per gli Appuntati e Carabinieri, il personale  militare  si
          trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa  la
          valutazione o, se il quadro e' stato formato, il  direttore
          generale   del   personale   militare   ne    dispone    la
          cancellazione. 
                5.  Al   militare   e'   data   comunicazione   della
          sospensione della valutazione  e  dei  motivi  che  l'hanno
          determinata. 
                6. Nei riguardi del personale escluso dalle  aliquote
          o dalla valutazione, per non aver maturato, per  motivi  di
          servizio o di salute, le condizioni di cui  all'art.  1050,
          ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi  dei
          commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause
          impeditive. 
                7. Al venir meno delle predette cause, salvo  che  le
          stesse  non   comportino   la   cessazione   dal   servizio
          permanente,  gli  interessati  sono  inclusi  nella   prima
          aliquota utile per  la  valutazione  o  sono  sottoposti  a
          valutazione. 
                8. Il  personale  militare  inserito  nei  ruoli  del
          servizio permanente che e' stato  condannato  con  sentenza
          definitiva a una pena non inferiore a due anni per  delitto
          non colposo compiuto  mediante  comportamenti  contrari  ai
          doveri di  fedelta'  alle  istituzioni  ovvero  lesivi  del
          prestigio dell'amministrazione  e  dell'onore  militare  e'
          escluso  da  ogni  procedura   di   avanzamento   e   dalla
          possibilita' di transito da un ruolo a un altro.». 
                «Art. 1072-bis  (Promozione  dei  tenenti  colonnelli
          dell'Esercito    italiano,    della    Marina     militare,
          dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri) - 1.
          In relazione all'andamento dei  ruoli,  fermo  restando  il
          numero di promozioni di cui alle  tabelle  1,  2,  3  e  4,
          allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta  al
          grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle
          promozioni da attribuire  ai  tenenti  colonnelli  e  gradi
          corrispondenti con almeno tredici anni  di  anzianita'  nel
          grado e' determinato annualmente con decreto  del  Ministro
          della  difesa,  di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  per   il   Corpo   delle
          capitanerie  di  Porto,  su  proposta  dei  Capi  di  stato
          maggiore di Forza armata  ovvero  dei  Comandanti  generali
          dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie  di
          porto, in misura non superiore a: 
                  a) cinque per i  ruoli  normali  delle  Armi  varie
          dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della  Marina  e
          dei naviganti dell'Arma aeronautica; 
                  a-bis) sette per il  ruolo  normale  dell'Arma  dei
          carabinieri; 
                  b)  tre  per  i  ruoli  normali  del  Corpo   delle
          capitanerie  di  porto  e   delle   armi   dell'Aeronautica
          militare; 
                  c) due per i  ruoli  normali  del  Corpo  sanitario
          dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo
          del genio aeronautico; 
                  d) uno per i  restanti  ruoli  normali  e  speciali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 
                2. Se le promozioni previste nell'anno  sono  pari  o
          inferiori all'unita', il decreto di cui  al  comma  1  puo'
          essere adottato solo in  casi  eccezionali,  opportunamente
          motivati.». 
                «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per  il
          personale militare che cessa dal servizio) - 1. A decorrere
          dal 1° gennaio 2015, ai militari  in  servizio  permanente,
          che nell'ultimo quinquennio hanno prestato  servizio  senza
          demerito, e' attribuita  la  promozione  ad  anzianita'  al
          grado superiore a decorrere dalla data  di  cessazione  dal
          servizio nei casi di: 
                  a) raggiungimento del limite di eta'; 
                  b) collocamento a domanda in ausiliaria  o  riserva
          nei casi previsti dalla legislazione vigente; 
                  c) infermita'; 
                  d) rinuncia al transito nell'impiego civile di  cui
          all'art. 923, comma 1, lettera m-bis). 
                2. La promozione di cui  al  comma  1  e'  attribuita
          anche  ai  militari  in  servizio  permanente  deceduti,  a
          decorrere dal giorno antecedente al decesso. 
                2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la
          promozione di cui al comma 1  e'  altresi'  attribuita,  su
          istanza  dell'interessato,  anche  ai  militari  cessati  a
          domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva  fino  al
          31 dicembre 2014,  che  non  hanno  potuto  beneficiare  di
          alcuna  promozione,  a   vario   titolo,   all'atto   della
          cessazione dal servizio. 
                3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
          i militari destinatari della  promozione  di  cui  all'art.
          1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono  il  grado  di
          generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e  per  i
          marescialli, sergenti e graduati  che  rivestono  il  grado
          apicale del ruolo di appartenenza. 
                4.  Ai  militari  che  ai  sensi  del  comma  3   non
          conseguono la  promozione  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'
          attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale. 
                5. L'attribuzione della promozione o della  carica  o
          qualifica speciale di cui al presente articolo non  produce
          alcun effetto sui trattamenti  economico,  previdenziale  e
          pensionistico. 
                6. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  ai  militari
          cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino  al  giorno
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze
          previste dalle disposizioni vigenti  anteriormente  a  tale
          ultima data.».