Art. 8 Custodia della bandiera dell'Arma dei carabinieri 1. All'articolo 97 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 97 (Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari). - 1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, gia' concessionari di bandiera o stendardo, e' adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 e' adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. (soppresso). 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale.