Art. 8 
 
 
          Custodia della bandiera dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. All'articolo 97 del codice dell'ordinamento militare di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  97  del   decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 97  (Concessione  della  bandiera  per  le  Forze
          armate e per i corpi ausiliari). - 1. Per  tutti  gli  enti
          dell'Esercito    italiano,    dell'Aeronautica    militare,
          dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti  a  terra  della
          Marina  militare,  gia'   concessionari   di   bandiera   o
          stendardo,   e'   adottata   una   bandiera,   avente    le
          caratteristiche indicate con  decreto  del  Ministro  della
          difesa. 
              2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e  i  reparti  a
          cavallo, in luogo della bandiera  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato   uno   stendardo,   la   cui    composizione    e
          caratteristiche, analoghe a  quelle  della  bandiera,  sono
          indicate con decreto del Ministro della difesa. 
              3. (soppresso). 
              4. Al Corpo militare della Croce rossa  italiana  e  al
          Corpo  delle  infermiere  volontarie  della   Croce   rossa
          italiana e' concesso l'uso della bandiera nazionale.