Art. 9 
 
 
      Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 179 e' inserito il seguente: 
      «Art.  179-bis  (Sospensione  delle   qualifiche   di   polizia
giudiziaria  e  di  pubblica  sicurezza).   -   1.   La   sospensione
dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale  e
agente di polizia giudiziaria  e  di  pubblica  sicurezza,  che  sono
ripristinate all'atto della riassunzione in servizio. 
      2. Il provvedimento medico legale di temporanea  non  idoneita'
al servizio per patologia o infermita'  di  carattere  neuro-psichico
comporta la sospensione delle qualifiche di  ufficiale  e  agente  di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,  che  sono  ripristinate
all'atto della riacquisizione dell'idoneita' al servizio.»; 
    b) all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole:  «amministrazione
e l'innovazione» sono aggiunte le seguenti: 
      «, ferma restando la non  riacquisizione  delle  qualifiche  di
ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  993  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 993 (Richiami in servizio) - 1. Il richiamo  in
          servizio presso l'Amministrazione della difesa e'  disposto
          con decreto del Ministro della difesa di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                2.  Il  Ministero  della  difesa,  sulla  base  delle
          richieste  di  impiego  pervenute   dalle   amministrazioni
          pubbliche  ai  sensi  dell'art.  992,  predispone  appositi
          elenchi  di  posti  organici  disponibili,  per   gradi   o
          qualifiche funzionali, suddivisi per  province  e  relativi
          comuni. 
                3. Sulla base  degli  elenchi  di  cui  al  comma  2,
          l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta',
          i militari in posizione di  ausiliaria,  che  possiedono  i
          requisiti   richiesti,   per   l'assunzione    dell'impiego
          nell'ambito del comune o della provincia di residenza. 
                4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano
          l'impiego e' disposto con decreto del  Ministro  competente
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con  il   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, ferma restando la non  riacquisizione  delle
          qualifiche di ufficiale e agente di polizia  giudiziaria  e
          di pubblica sicurezza. 
                5.   Gli   eventuali   richiami   in   servizio   non
          interrompono il decorso dell'ausiliaria.».