Art. 9 Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 179 e' inserito il seguente: «Art. 179-bis (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). - 1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio. 2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneita' al servizio.»; b) all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole: «amministrazione e l'innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 993 (Richiami in servizio) - 1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa e' disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 992, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. 3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di eta', i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. 4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.».