Art. 7 Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/. 2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria. 4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione. 5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta.
Note all'art. 7: - Per l'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note precedenti.