Art. 7 
 
Registrazione  di  strutture,  imprese  e  esercizi  commerciali   ed
                       accettazione dei buoni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12,  le  imprese  e
gli esercizi commerciali, le sale  cinematografiche,  da  concerto  e
teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi  naturali,
le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli  dal
vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono  inseriti,
a  cura  del  MIBACT,  in  un  apposito  elenco,  consultabile  sulla
piattaforma    informatica     dedicata,     attiva     all'indirizzo
https://www.18app.italia.it/. 
  2. L'elenco dei parchi  nazionali,  per  i  quali  e'  previsto  un
biglietto di ingresso, e' curato  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo. 
  3. Per  agevolare  la  registrazione  di  specifiche  categorie  di
esercenti o di determinate  istituzioni  pubbliche,  il  MIBACT  puo'
stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali,
nonche' con associazioni di categoria. 
  4. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali rappresentanti delle strutture e  degli  esercizi
interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla
piattaforma  informatica  dedicata.  La  registrazione,  che  avviene
tramite  l'utilizzo  delle  credenziali  fornite  dall'Agenzia  delle
entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO
dell'attivita' prevalentemente  svolta,  della  denominazione  e  dei
luoghi dove viene svolta  l'attivita',  della  tipologia  di  beni  e
servizi, la dichiarazione che i  buoni  di  spesa  saranno  accettati
esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo  1,
comma  604,  della  legge  30  dicembre   2018,   n.   145,   nonche'
l'accettazione delle condizioni di uso e  delle  specifiche  relative
alla fatturazione. 
  5.  L'avvenuta  registrazione  implica  l'obbligo,  da  parte   dei
soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa  secondo  le
modalita' stabilite dal presente  decreto,  nonche'  l'obbligo  della
tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto
previsto  nelle  condizioni  di  uso,  redatte  nel  rispetto   della
normativa vigente in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
accettate in sede di registrazione, con i dati  riferiti  ai  beni  e
alle transazioni realizzate con la Carta. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per l'art. 1, comma  604,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, si vedano le note precedenti.