Art. 13 
 
Norme speciali in materia di trattamento  ordinario  di  integrazione
                    salariale e assegno ordinario 
 
  1. I datori di lavoro che presentano  domanda  di  concessione  del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di   accesso
all'assegno ordinario, per  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa,  per  unita'  produttive  site  nei  comuni   individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 1° marzo 2020, in conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  di
cui   al   medesimo   decreto,   sono   dispensati    dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.  148  e
dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma  2,  e
30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonche', per l'assegno
ordinario,  dall'obbligo  di  accordo,  ove  previsto.  Le   medesime
condizioni si applicano alle domande presentate da datori  di  lavoro
per unita' produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo,
in  riferimento  ai  lavoratori  gia'  residenti  o  domiciliati  nei
predetti comuni e impossibilitati a  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la
fine del quarto mese successivo a quello in cui ha  avuto  inizio  il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa,  che
in ogni caso non puo' essere superiore a tre mesi. 
  2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e
assegno  ordinario  di  cui  al  comma  1,  esclusivamente   per   il
riconoscimento dei medesimi,  non  sono  conteggiati  ai  fini  delle
durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e  dei  limiti  previsti
dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma  1,  e  39  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 148. 
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni  di  euro
per l'anno 2020. 
  4. L'assegno ordinario di cui al  comma  1  e'  concesso  anche  ai
lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti  al  Fondo  di
integrazione salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  piu'  di  5
dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale
di cui  all'articolo  29,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente  comma
e' riconosciuta nel limite massimo di spesa pari  a  4,4  milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020. 
  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.