Art. 14 
 
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
          trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria 
 
  1. Le aziende site nei comuni individuati  nell'allegato  n.  1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°  marzo  2020
che alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di  integrazione  salariale
straordinario, previa adozione da parte del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali di un decreto di interruzione  degli  effetti
del predetto trattamento, possono presentare domanda  di  concessione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale   ai   sensi
dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a  0,9
milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo  in  ogni  caso  non
superiore a tre mesi. La concessione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale e' subordinata all'interruzione degli  effetti
della   concessione   della    cassa    integrazione    straordinaria
precedentemente autorizzata. 
  2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  al
comma 1. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.