Art. 16 
 
                   Indennita' lavoratori autonomi 
 
  1. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei
lavoratori autonomi o  professionisti  ivi  compresi  i  titolari  di
attivita'   di   impresa,   iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria e alle forme esclusive  e  sostitutive  della  medesima,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto  1995,  n.  335  e  che  svolgono  la  loro  attivita'
lavorativa alla data del 23  febbraio  2020  nei  comuni  individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla  medesima
data e' riconosciuta, ai sensi del  comma  2,  un'indennita'  mensile
pari  a  500  euro  per  un  massimo  di  tre  mesi   e   parametrata
all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. Il trattamento di cui  al  presente  articolo  e'  concesso  con
decreto  della  regione  interessata,  da  trasmettere  all'INPS   in
modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel  limite
di spesa complessivo di 5,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  La
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo  periodo
del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del  rispetto
del  limite  di  spesa  medesimo,   e'   disciplinata   con   decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le
regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei
beneficiari all'INPS,  che  provvede  all'erogazione  delle  predette
prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione,  che   le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,
fornendo i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere
altri provvedimenti concessori. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.