Art. 17 
 
Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna 
 
  1. Al di  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  15,  le  regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna  con  riferimento  ai  datori  di
lavoro del settore privato,  compreso  quello  agricolo,  con  unita'
produttive ivi situate, nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno
sede legale o  unita'  produttiva  od  operativa  in  dette  regioni,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti  o  domiciliati  nelle
predette regioni, per i quali  non  trovino  applicazione  le  tutele
previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o
riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono
riconoscere, limitatamente  ai  casi  di  accertato  pregiudizio,  in
conseguenza delle  ordinanze  emanate  dal  Ministero  della  salute,
d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6  e  previo  accordo  con   le
organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'   rappresentative,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la  durata
della sospensione del rapporto di lavoro e comunque  per  un  periodo
massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari
a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40  milioni  di  euro
per la regione  Veneto  e  a  25  milioni  di  euro  per  la  regione
Emilia-Romagna. Per  i  lavoratori  e'  assicurata  la  contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. La  prestazione  di  cui  al
presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per
le ore di riduzione o sospensione delle  attivita',  nei  limiti  ivi
previsti, non puo' essere equiparata a lavoro  ai  fini  del  calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico. 
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di un mese a  valere  sulle  risorse,  assegnate  alle
regioni di cui comma 1 e non  utilizzate,  di  cui  all'articolo  44,
comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche
in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel
predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020  e  limitatamente
ai dipendenti in forza alla medesima data. 
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto  delle  regioni  interessate,  da  trasmettere  all'INPS   in
modalita' telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto  dei
limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al  decreto
di concessione,  inviano  la  lista  dei  beneficiari  all'INPS,  che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa  verifica
del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 1. Le domande sono presentate alla regione,  che  le  istruisce
secondo l'ordine cronologico di presentazione  delle  stesse.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di
spesa,  le  regioni  non  potranno  in  ogni  caso   emettere   altri
provvedimenti concessori. 
  5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  puo'  essere   concesso
esclusivamente  con  la  modalita'   di   pagamento   diretto   della
prestazione da parte  dell'INPS,  applicando  la  disciplina  di  cui
all'articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.  148  del
2015.