Art. 18 
 
Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei
dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  organismi  di
                          diritto pubblico 
 
  1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile  di  cui
alla legge  22  maggio  2017,  n.  81,  quale  ulteriore  misura  per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza  epidemiologica,  i
quantitativi  massimi  delle  vigenti  convenzioni-quadro  di  Consip
S.p.A. per la fornitura  di  personal  computer  portatili  e  tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore  iniziale
delle   convenzioni,   fatta   salva   la   facolta'    di    recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi
entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica  da  parte
della stazione appaltante. 
  2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma  1  o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma  1  non
sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  Consip  S.p.A.,  nell'ambito  del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50: 
    a)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori
economici che hanno  presentato  un'offerta  valida  nella  procedura
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; 
    b)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa
pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di
convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da
consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli
operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita'
completamente automatizzate. 
  4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  nonche'  gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
attestazione della necessita' ed urgenza  di  acquisire  le  relative
dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di  cui
al comma 1 per il proprio personale. 
  5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le
parole "per la sperimentazione" sono soppresse.