Art. 19 
 
            Misure urgenti in materia di pubblico impiego 
 
  1.  Il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con
sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero
ospedaliero. 
  2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, al primo periodo, dopo le parole  "di  qualunque  durata,"  sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi  al  ricovero
ospedaliero  in  strutture  del  servizio  sanitario  nazionale   per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza (LEA),». 
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi  di  assenza  dal
servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  imposti  dai
provvedimenti  di  contenimento  del   fenomeno   epidemiologico   da
COVID-19,  adottati  ai  sensi  dell'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato
a tutti gli  effetti  di  legge.  L'Amministrazione  non  corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. 
  4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli  accertamenti  diagnostici
funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono
i competenti servizi sanitari. 
  5. Agli oneri  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.