Art. 21 
 
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia,  delle
       Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco impiegati  per  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi  d'istituto,  comprese  le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali  volte  a
tutelare  la  salute  del  predetto  personale  sono   definite   dai
competenti  servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del   combinato
dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo  14,  terzo
comma, lettera q) della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche'
dell'articolo 181 del decreto legislativo,  15  marzo  2010,  n.  66,
secondo  procedure  uniformi,  stabilite  con  apposite  linee  guida
adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale
dipende. 
  2. Le linee guida di cui al comma  1  sono  applicate  altresi'  al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che  opera  presso
le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione
internazionale.