Art. 10
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per
ossigenoterapia
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei
farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione
nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le
modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale,
attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero,
in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle
farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei
presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al
presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche
modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati
in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con
cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che
necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in
ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute
puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate
mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla
legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.