Art. 8
Unita' speciali di continuita' assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede
di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita'
speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono
far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di
continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di
formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i
laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di
competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e
l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'
speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono essere
dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure
gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto
soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le
ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito
dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.