Art. 9 Assistenza a persone e alunni con disabilita' 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita' didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilita'. 3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.