Art. 9
Assistenza a persone e alunni con disabilita'
1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la
sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del
personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di
concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di
servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con
disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di
persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di
comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione
dei centri diurni per persone con disabilita'.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.