Art. 7 Opere e infrastrutture 1. Il Comune di Torino e' autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettivita', alle attivita' turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo e' considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche e' rendicontato con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».