Art. 7 
 
                       Opere e infrastrutture 
 
  1. Il Comune di Torino e' autorizzato a elaborare  il  piano  delle
opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla
ricettivita',  alle  attivita'  turistiche,  sociali   e   culturali,
connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti  delle  risorse
disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto  piano
non si applicano le disposizioni in  materia  di  programmazione  dei
lavori pubblici di cui all'articolo 21  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  2. L'adeguamento degli impianti destinati  ad  ospitare  il  grande
evento   sportivo   e'   considerato,   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione
del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli  abilitativi
in deroga agli strumenti  urbanistici  generali,  in  ogni  caso  nel
rispetto del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 
  3. L'utilizzo dei fondi erogati  da  amministrazioni  pubbliche  e'
rendicontato con le modalita' e nei  termini  previsti  dall'articolo
158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo  e'
realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229
e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».