Art. 19 
 
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario  di  integrazione
                   salariale e assegno ordinario) 
 
  1. I datori di lavoro che  nell'anno  2020  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  o  di  accesso
all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19",  per  periodi
decorrenti dal 23 febbraio  2020  per  una  durata  massima  di  nove
settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 
  2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono
dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148 e dei  termini  del  procedimento  previsti
dall' articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo  30,  comma  2  del
predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la  consultazione  e  l'esame  congiunto  che  devono
essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a
quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo  a  quello
in cui ha avuto inizio il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'attivita'  lavorativa  e  non  e'  soggetta  alla  verifica  dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. 
  3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e
assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e  dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015,  n.  148,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle
successive  richieste.  Limitatamente   all'anno   2020   all'assegno
ordinario garantito  dal  Fondo  di  integrazione  salariale  non  si
applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma  4,  secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  4.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, limitatamente
per il  periodo  indicato  e  nell'anno  2020,  anche  ai  lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione
salariale (FIS) che occupano mediamente  piu'  di  5  dipendenti.  Il
predetto trattamento su istanza del  datore  di  lavoro  puo'  essere
concesso con la modalita' di pagamento diretto della  prestazione  da
parte dell'INPS. 
  6. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite  di  80
milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. I fondi di solidarieta'  bilaterali  del  Trentino  e  dell'Alto
Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.148,  garantiscono  l'erogazione  dell'assegno
ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita'  del  presente
articolo. 
  8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non
si applica la disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e
di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  10. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.