Art. 3 Obblighi dei produttori e degli importatori 1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all'obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 6. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso a novantacinque. 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e' in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell'adempimento del predetto obbligo. 3. Il contributo ambientale di cui all'articolo 6 e' utilizzato esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di gestione ed e' impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8. 4. I produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo o per la ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato del ricambio. I produttori e gli importatori degli pneumatici neo operanti sono tenuti a gestire, nell'anno solare di inizio attivita', quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nel medesimo anno solare di attivita'. 5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di gestione di cui al comma 4, si calcolano gli PFU raccolti e sottoposti a trattamento nell'anno solare di riferimento. Nel caso in cui vi siano quantitativi di PFU raccolti ma non sottoposti a trattamento, anche se sottoposti a messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di trattamento, l'obiettivo di gestione si considera comunque raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a trattamento entro il 30 aprile dell'anno successivo. 6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU regolarmente e continuativamente per l'intero anno solare. I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l'ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva la facolta' di organizzare la gestione degli PFU con modalita' che ne garantiscano l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' e la trasparenza. 7. I produttori e gli importatori possono adempiere ai propri obblighi sia direttamente che indirettamente, tramite incarichi conferiti mediante contratti stipulati, in forma scritta, per determinati e limitati settori di attivita'. Non possono essere in alcun modo oggetto di delega gli obblighi di informazione, comunicazione e rendiconto di cui al presente articolo. L'attivita' degli incaricati e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' dei produttori e degli importatori, che comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, le generalita' degli stessi secondo il modulo di cui all'Allegato II, mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7. L'incarico non puo' avere durata inferiore al periodo residuo di gestione degli PFU per l'anno di riferimento. La revoca dell'incarico e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contestualmente all'eventuale nomina di un nuovo incaricato. 8. Entro il 31 gennaio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore, esclusi i neo operanti, di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste. 9. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste. 10. I produttori e gli importatori neo operanti, contestualmente all'inizio dell'attivita', inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una dichiarazione contenente la stima dei quantitativi degli pneumatici che verranno immessi sul mercato del ricambio nel corso del primo anno solare di attivita', mediante il modulo di cui all'Allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7. 11. I produttori e gli importatori inviano entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui e' preposto, ovvero, se non tenuti alla redazione del bilancio, documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonche' l'eventuale avanzo di gestione conseguito. 12. I produttori e gli importatori provvedono all'utilizzazione di strumenti informatici di gestione e controllo attraverso i quali sono resi tracciabili i flussi quantitativi degli PFU dall'origine alla raccolta fino all'avvenuto recupero.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 183, comma 1, lettera n), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 228, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1.