Art. 3 
 
             Obblighi dei produttori e degli importatori 
 
  1. I  produttori  e  gli  importatori  degli  pneumatici  adempiono
all'obbligo di  effettuare  la  gestione  degli  PFU,  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 183, comma 1,  lettera  n)  e  228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n,  152,  in  forma
individuale o  in  forma  associata,  utilizzando  esclusivamente  le
risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 6. Ai
fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi pari  in
peso a cento equivale  ad  una  quantita'  di  PFU  pari  in  peso  a
novantacinque. 
  2. L'adempimento dell'obbligo di cui al  comma  1  e'  in  capo  al
rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o  importatore  di
pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde  in  solido
con il primo dell'adempimento del predetto obbligo. 
  3. Il contributo ambientale di cui  all'articolo  6  e'  utilizzato
esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di  gestione  ed  e'
impiegato nello stesso anno di  riscossione,  salvo  quanto  disposto
dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8. 
  4. I produttori e gli importatori degli pneumatici  sono  tenuti  a
gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di PFU, di  qualsiasi
marca, pari ai quantitativi in peso  degli  pneumatici,  classificati
secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi  sul
mercato del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di
pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo
o per la ricostruzione, calcolata sulla base  dei  dati  ISTAT  e  in
proporzione alle rispettive  quote  di  immissione  nel  mercato  del
ricambio.  I  produttori  e  gli  importatori  degli  pneumatici  neo
operanti sono tenuti a gestire, nell'anno solare di inizio attivita',
quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi
in peso degli pneumatici, classificati secondo le  categorie  di  cui
all'Allegato I, dai medesimi immessi sul  mercato  del  ricambio  nel
medesimo anno solare di attivita'. 
  5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di gestione di cui  al
comma 4, si calcolano gli PFU raccolti  e  sottoposti  a  trattamento
nell'anno  solare  di  riferimento.  Nel  caso  in   cui   vi   siano
quantitativi di PFU raccolti ma non sottoposti a  trattamento,  anche
se sottoposti a messa in riserva di rifiuti  per  sottoporli  ad  una
delle operazioni di trattamento, l'obiettivo di gestione si considera
comunque raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a  trattamento
entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
  6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli  PFU
regolarmente  e  continuativamente  per  l'intero  anno   solare.   I
produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle  richieste
di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l'ordine di chiamata  dei
generatori degli PFU, fatta comunque salva la facolta' di organizzare
la gestione degli PFU con modalita' che ne garantiscano l'efficienza,
l'efficacia, l'economicita' e la trasparenza. 
  7. I produttori e  gli  importatori  possono  adempiere  ai  propri
obblighi  sia  direttamente  che  indirettamente,  tramite  incarichi
conferiti  mediante  contratti  stipulati,  in  forma  scritta,   per
determinati e limitati settori di attivita'. Non  possono  essere  in
alcun  modo  oggetto  di  delega  gli   obblighi   di   informazione,
comunicazione e rendiconto di cui al presente  articolo.  L'attivita'
degli incaricati e' svolta sotto la direzione  e  la  responsabilita'
dei produttori e  degli  importatori,  che  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro  trenta
giorni dal conferimento dell'incarico, le  generalita'  degli  stessi
secondo il modulo di cui all'Allegato II,  mediante  inserimento  nel
registro di cui all'articolo 7.  L'incarico  non  puo'  avere  durata
inferiore al periodo residuo di gestione  degli  PFU  per  l'anno  di
riferimento. La  revoca  dell'incarico  e'  comunicata  al  Ministero
dell'ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare
contestualmente all'eventuale nomina di un nuovo incaricato. 
  8. Entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o importatore, esclusi  i  neo  operanti,  di  fornire  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
mediante il modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel  registro
di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste. 
  9. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o importatore di  fornire  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, mediante  il  modulo  di  cui
all'Allegato IV, da inserire nel  registro  di  cui  all'articolo  7,
tutte le informazioni ivi richieste. 
  10. I produttori e gli importatori  neo  operanti,  contestualmente
all'inizio dell'attivita', inviano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare  una  dichiarazione  contenente  la
stima dei quantitativi degli  pneumatici  che  verranno  immessi  sul
mercato del ricambio nel corso del primo anno  solare  di  attivita',
mediante il modulo di cui all'Allegato IV, da inserire  nel  registro
di cui all'articolo 7. 
  11. I produttori e gli importatori inviano entro il  31  maggio  di
ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una  relazione
sul raggiungimento degli  obiettivi  programmati,  nella  quale  sono
evidenziate, in modo chiaro e separato, le  componenti  patrimoniali,
economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e  al  suo
impiego per gli scopi specifici  cui  e'  preposto,  ovvero,  se  non
tenuti alla redazione del bilancio,  documentazione  contabile  dalla
quale  devono  evincersi  gli  specifici  utilizzi   del   contributo
ambientale nonche' l'eventuale avanzo di gestione conseguito. 
  12. I produttori e gli importatori provvedono all'utilizzazione  di
strumenti informatici di gestione e controllo attraverso i quali sono
resi tracciabili i flussi quantitativi degli  PFU  dall'origine  alla
raccolta fino all'avvenuto recupero. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 183,  comma  1,  lettera  n),  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006,  e'  riportato
          nelle note all'art. 2. 
              - Il testo dell'art. 228, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1.