Art. 4 Forme associate di gestione 1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o piu' consorzi o societa' consortili (di seguito: forme associate di gestione), che devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o vi aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione gia' esistente il singolo produttore o importatore deve darne comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7. 2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. 3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato con scopo mutualistico e adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto. 4. Alle forme associate di gestione di cui al comma 1 possono partecipare esclusivamente i produttori e gli importatori di pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m). 5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione di cui al comma 1 ne da' comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo statuto. Ogni variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alla comunicazione di cui al comma 5 e' allegato un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza ed e' effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui all'Allegato V; il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facolta' di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attivita' indicate nel progetto. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva, con proprio decreto, il progetto di cui al comma 6, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai sensi del comma 5. L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo e dello statuto costituisce condizione per lo svolgimento dell'attivita' di gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici. 8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto di cui al comma 6 e' comunicata, entro trenta giorni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione fermo restando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facolta' di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attivita' indicate nel progetto. 9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove emerga la non conformita' delle variazioni effettuate al progetto approvato ed ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intima al legale rappresentante della forma associata di gestione di conformare entro trenta giorni il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle indicazioni dal medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attivita' da parte della forma associata di gestione, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici. 10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto nonche' agli altri adempimenti previsti dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7. Entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, dichiarano le quantita' degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. 11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle rispettive forme associate di gestione i dati di cui all'articolo 3, comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione di detto contributo costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico ed e' comunicato mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7, senza dilazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati. 12. E' fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale sono utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato. 13. Le forme associate di gestione si dotano di un sito internet nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all'articolo 3, comma 11, le attivita' e le finalita' dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonche' le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilita'. Sono altresi' indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualita' adottati.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 228 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il massimo rendimento possibile.».