Art. 4 
 
                     Forme associate di gestione 
 
  1. I produttori e  gli  importatori  di  pneumatici  che  intendono
adempiere in forma associata all'obbligo  di  cui  all'articolo  228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono
uno  o  piu'  consorzi  o  societa'  consortili  (di  seguito:  forme
associate di gestione), che devono conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o  vi
aderiscono. In caso di adesione ad una forma  associata  di  gestione
gia'  esistente  il  singolo  produttore  o  importatore  deve  darne
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II,  da
inserire nel registro di cui all'articolo 7. 
  2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute  ad
adempiere all'obbligo di  gestione  degli  PFU  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 228 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento  degli
obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. 
  3. Le  forme  associate  di  gestione  di  cui  al  comma  1  hanno
personalita' giuridica di diritto privato con  scopo  mutualistico  e
adeguano il  proprio  statuto  ai  principi  contenuti  nel  presente
decreto. 
  4. Alle forme associate di gestione  di  cui  al  comma  1  possono
partecipare  esclusivamente  i  produttori  e  gli   importatori   di
pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  o  i  loro  rappresentanti
autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m). 
  5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante
della  forma  associata  di  gestione  di  cui  al  comma  1  ne  da'
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati
e trasmette contestualmente l'atto costitutivo  e  lo  statuto.  Ogni
variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi  degli
pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve  essere  comunicata
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alla comunicazione di cui al comma 5  e'  allegato  un  progetto
descrittivo, idoneo  a  dimostrare  che  il  sistema  e'  organizzato
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e  trasparenza
ed e' effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di  assicurare
la  gestione  su  tutto  il  territorio  nazionale,   garantendo   il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui
all'Allegato V; il  progetto  deve  contenere  gli  elementi  di  cui
all'Allegato VI.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ha facolta' di richiedere  aggiornamenti  sullo
svolgimento delle attivita' indicate nel progetto. 
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare approva, con proprio decreto, il progetto di  cui  al  comma  6,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai  sensi  del
comma 5. L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo  e  dello
statuto costituisce condizione per lo svolgimento  dell'attivita'  di
gestione da parte della forma associata di  gestione  istante,  fermo
restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto  3
aprile 2006, n. 152, per  i  singoli  produttori  ed  importatori  di
pneumatici. 
  8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti  del  progetto  di
cui al comma 6 e'  comunicata,  entro  trenta  giorni,  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  ai  fini
dell'approvazione fermo restando che  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  ha  facolta'  di  richiedere
aggiornamenti  sullo  svolgimento  delle   attivita'   indicate   nel
progetto. 
  9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove  emerga  la
non conformita' delle variazioni effettuate al progetto approvato  ed
ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  intima  al  legale  rappresentante
della forma associata di gestione di conformare entro  trenta  giorni
il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle  indicazioni  dal
medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di  cui  al
precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attivita' da  parte
della forma  associata  di  gestione,  fermo  restando  l'obbligo  di
gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006,  n.  152,
per i singoli produttori ed importatori di pneumatici. 
  10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attivita'  di
gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di  comunicazione  e  di
rendiconto nonche' agli altri adempimenti previsti  dall'articolo  3,
commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all'articolo
7. Entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  mediante  il  modulo  di  cui
all'Allegato VII, da inserire nel registro  di  cui  all'articolo  7,
dichiarano le quantita' degli PFU raccolte dai punti  di  generazione
nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato
V nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo  di
raccolta. 
  11.  I  produttori  e  gli  importatori  aderenti  comunicano  alle
rispettive forme associate di gestione i dati di cui all'articolo  3,
comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo  228,  comma
2, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  con  cadenza
mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il 31  maggio  di
ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di  gestione
di  detto  contributo  costituisce,   per   il   produttore   e   per
l'importatore  degli  pneumatici,  adempimento  degli   obblighi   di
gestione posti a suo carico ed e' comunicato mediante inserimento nel
registro  di  cui  all'articolo  7,  senza  dilazione,  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  unitamente
alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati. 
  12. E' fatto  divieto  di  distribuire  ai  consorziati  avanzi  di
gestione derivanti dal contributo ambientale, anche  se  diversamente
denominati in ragione della forma giuridica  collettiva  scelta.  Gli
avanzi  di  gestione  derivanti  dal   contributo   ambientale   sono
utilizzati,  nei  due  esercizi  successivi,  per  la  riduzione  del
contributo ambientale ovvero per la gestione di  PFU,  anche  qualora
siano  stati  fatti  oggetto  di  specifico  accordo  di   programma,
protocollo d'intesa o accordo comunque denominato. 
  13. Le forme associate di gestione si dotano di  un  sito  internet
nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati ed
informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  quali  la  relazione  sul
raggiungimento degli obiettivi programmati  di  cui  all'articolo  3,
comma 11, le attivita' e le  finalita'  dei  progetti  di  ricerca  e
sviluppo e i relativi esiti,  nonche'  le  informazioni  relative  al
valore del  contributo  applicato  per  le  diverse  tipologie  degli
pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con  la  definizione
di ruoli e responsabilita'.  Sono  altresi'  indicati  gli  eventuali
sistemi di certificazione ambientale e di qualita' adottati. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 228 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 237 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di  gestione).
          - 1. I sistemi di gestione adottati devono, in  ogni  caso,
          essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori  e
          concepiti  in  modo   da   assicurare   il   principio   di
          trasparenza, di non  discriminazione,  di  non  distorsione
          della  concorrenza,  di  libera  circolazione  nonche'   il
          massimo rendimento possibile.».