Art. 5 
 
                   Sistemi individuali di gestione 
 
  1. I produttori e gli importatori di  pneumatici  che  adempiono  o
intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a
comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  mediante  il  modulo  di  cui
all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7. 
  2. I produttori o gli importatori che  immettono  sul  mercato  del
ricambio quantitativi di pneumatici  almeno  pari  a  200  tonnellate
annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli  PFU  di
cui al comma 1 dell'articolo 228 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  sull'intero  territorio  nazionale,  garantendo   il
raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui
all'Allegato V. 
  3. I produttori o gli importatori che  immettono  sul  mercato  del
ricambio quantitativi di pneumatici inferiori  a  quelli  di  cui  al
comma  2  dimostrano,  con  idonea  documentazione,  che  il  sistema
individuale di gestione e' organizzato secondo criteri di efficienza,
efficacia,  economicita'  e  trasparenza,  nonche'  che  il   sistema
medesimo e' effettivamente e autonomamente funzionante ed e' in grado
di conseguire, nell'ambito  delle  attivita'  svolte,  gli  obiettivi
fissati dal presente decreto. 
  4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2  allegano  alla
comunicazione di cui al comma 1  un  progetto  descrittivo  idoneo  a
dimostrare  che  il  sistema  e'  organizzato  secondo   criteri   di
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza e che lo stesso  e'
effettivamente in grado di operare su tutto il territorio  nazionale.
Il progetto deve contenere gli elementi di cui  all'Allegato  VI.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
facolta'  di  richiedere  aggiornamenti   sullo   svolgimento   delle
attivita' indicate nel progetto. 
  5. I produttori e gli importatori di  cui  al  comma  2  dichiarano
entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  mediante  il  modulo  di  cui
all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7,  le
quantita' degli PFU  raccolte  dai  punti  di  generazione  nell'anno
solare  precedente,  per  ciascuna  area  indicata  nell'Allegato  V,
nonche' la relativa percentuale di  realizzazione  sull'obiettivo  di
raccolta. 
  6.  L'attivita'  di  gestione  in  forma  individuale  puo'  essere
iniziata dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
in caso di  accertata  carenza  dei  requisiti  di  cui  al  presente
articolo, intima di conformare il proprio sistema  entro  un  termine
non   inferiore   a   trenta   giorni.   La   mancata    ottemperanza
all'intimazione  di  cui   al   precedente   periodo   impedisce   la
prosecuzione dell'attivita' da  parte  dell'istante,  fermo  restando
l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del  decreto  3  aprile
2006, n. 152. 
  7. La mancata  ottemperanza  alle  richieste  di  cui  al  comma  6
costituisce violazione dell'obbligo di gestione degli  PFU  anche  ai
sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152. 
  8. Gli  avanzi  di  gestione,  anche  se  diversamente  denominati,
derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due
esercizi successivi,  per  la  riduzione  del  contributo  ambientale
ovvero per la gestione  di  PFU,  anche  qualora  siano  stati  fatti
oggetto di specifico accordo  di  programma,  protocollo  d'intesa  o
accordo comunque denominato. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'art.   228,   del   citato   decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1.