Art. 5 Sistemi individuali di gestione 1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7. 2. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. 3. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli di cui al comma 2 dimostrano, con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nonche' che il sistema medesimo e' effettivamente e autonomamente funzionante ed e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati dal presente decreto. 4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 allegano alla comunicazione di cui al comma 1 un progetto descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza e che lo stesso e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facolta' di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attivita' indicate nel progetto. 5. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7, le quantita' degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonche' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. 6. L'attivita' di gestione in forma individuale puo' essere iniziata dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, intima di conformare il proprio sistema entro un termine non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attivita' da parte dell'istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152. 7. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 6 costituisce violazione dell'obbligo di gestione degli PFU anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 8. Gli avanzi di gestione, anche se diversamente denominati, derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 228, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1.