Art. 6 
 
                Contributo ambientale per la gestione 
            degli PFU originati dal mercato del ricambio 
 
  1. Il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma  2,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato  in  misura
tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la  copertura  dei
costi della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII,  Tabella  3,
al netto di ricavi o corrispettivi,  comunque  denominati,  percepiti
nell'ambito della predetta gestione. Il contributo  e'  differenziato
per  le  diverse  tipologie  degli   pneumatici,   come   individuate
nell'Allegato I. 
  2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli  importatori
di  pneumatici,  nonche'  le  loro  forme  associate   di   gestione,
comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da  inserire
nel registro di cui  all'articolo  7,  il  contributo  ambientale  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In  caso  di
rideterminazione del contributo ai  sensi  dell'articolo  228,  comma
3-bis, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro  forme
associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare almeno trenta  giorni  prima
dell'applicazione. 
  3. I produttori  e  gli  importatori  neo  operanti  effettuano  la
comunicazione  di  cui  al   comma   2   contestualmente   all'inizio
dell'attivita' e applicano il contributo ambientale risultante  dalla
comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare  di  inizio
attivita', utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo  anno
solare.  La  presente  disposizione  si  applica  anche  alle   forme
associate di gestione di cui all'articolo 4 costituita da  produttori
o importatori neo operanti. In caso  di  adesione  dei  produttori  o
importatori neo operanti ad una  forma  associata  di  gestione  gia'
costituita si applicano le disposizioni di  cui  al  comma  2,  fermo
restando l'obbligo di applicare il contributo  ambientale  a  partire
dal medesimo anno solare di inizio attivita'. 
  4.  Il  contributo  rimane  invariato  in  tutte  le   fasi   della
commercializzazione  dello  pneumatico  con  l'obbligo,  per  ciascun
rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in  fattura  o  in
altra documentazione fiscale l'entita' del contributo pagato all'atto
dell'acquisto dello stesso. I produttori e gli importatori, o le loro
forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative  idonee
a  portare  a  conoscenza  degli  utenti  finali,  e   dei   soggetti
potenzialmente coinvolti, nelle  fasi  di  commercializzazione  degli
pneumatici, l'ammontare del contributo. 
  5.  Il  rivenditore  dello  pneumatico,   in   caso   di   avvenuta
esportazione dello stesso, puo' richiedere, entro  e  non  oltre  sei
mesi  dall'emissione  della  fattura,  al  proprio  fornitore   dello
pneumatico il rimborso del  contributo  ambientale  gia'  corrisposto
relativo al numero ed alla tipologia  degli  pneumatici  di  cui  sia
comprovata l'avvenuta esportazione, allegando una  dichiarazione  del
legale rappresentante e gli estremi  della  relativa  fattura  e  del
documento di trasporto. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  testo  dell'art.   228,   del   citato   decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1.