Art. 6 Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio 1. Il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato in misura tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei costi della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti nell'ambito della predetta gestione. Il contributo e' differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici, come individuate nell'Allegato I. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonche' le loro forme associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, il contributo ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In caso di rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 228, comma 3-bis, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro forme associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno trenta giorni prima dell'applicazione. 3. I produttori e gli importatori neo operanti effettuano la comunicazione di cui al comma 2 contestualmente all'inizio dell'attivita' e applicano il contributo ambientale risultante dalla comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare di inizio attivita', utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo anno solare. La presente disposizione si applica anche alle forme associate di gestione di cui all'articolo 4 costituita da produttori o importatori neo operanti. In caso di adesione dei produttori o importatori neo operanti ad una forma associata di gestione gia' costituita si applicano le disposizioni di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di applicare il contributo ambientale a partire dal medesimo anno solare di inizio attivita'. 4. Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entita' del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso. I produttori e gli importatori, o le loro forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali, e dei soggetti potenzialmente coinvolti, nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo. 5. Il rivenditore dello pneumatico, in caso di avvenuta esportazione dello stesso, puo' richiedere, entro e non oltre sei mesi dall'emissione della fattura, al proprio fornitore dello pneumatico il rimborso del contributo ambientale gia' corrisposto relativo al numero ed alla tipologia degli pneumatici di cui sia comprovata l'avvenuta esportazione, allegando una dichiarazione del legale rappresentante e gli estremi della relativa fattura e del documento di trasporto.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 228, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1.