Art. 7 
 
                  Registro nazionale di produttori 
                     e importatori di pneumatici 
 
  1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto,
e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  il  registro  informatico   nazionale   di
produttori e importatori di  pneumatici  soggetti  agli  obblighi  di
gestione di PFU ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
detta anche le modalita' operative dello stesso. 
  2. I produttori e gli importatori  che  esercitano  l'attivita'  di
gestione ai sensi dell'articolo 5, si iscrivono al registro di cui al
comma 1 mediante la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1,  da
inserire nel Registro. 
  3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di
cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all'articolo
4, comma 7. 
  4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di
cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non
siano rese pubbliche. In ogni caso, sono  resi  pubblici  i  dati  di
contatto, atti ad individuare il recapito  professionale,  nonche'  i
dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale,  alla  partita
IVA, alla forma di gestione prescelta e  all'entita'  del  contributo
individuata per ciascuna tipologia di cui all'Allegato I.