Art. 7 Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detta anche le modalita' operative dello stesso. 2. I produttori e gli importatori che esercitano l'attivita' di gestione ai sensi dell'articolo 5, si iscrivono al registro di cui al comma 1 mediante la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, da inserire nel Registro. 3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 4, comma 7. 4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non siano rese pubbliche. In ogni caso, sono resi pubblici i dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale, nonche' i dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla forma di gestione prescelta e all'entita' del contributo individuata per ciascuna tipologia di cui all'Allegato I.