Art. 8 Sanzioni 1. Ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantita' individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 4. Ai produttori e agli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 11, del presente decreto ad una struttura associata, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo procedente, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Per garantire la finalita' della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.
Note all'art. 8: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario.