Art. 8 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ai produttori ed agli importatori  di  pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate  di  gestione  che,  pur  provvedendo  alla
gestione degli PFU, non raggiungono le quantita' individuate ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, e' applicata  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari al contributo  percepito  per  i  quantitativi  degli
pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 
  2. Ai produttori e agli  importatori  di  pneumatici  o  alle  loro
eventuali forme associate  di  gestione  che,  pur  provvedendo  alla
gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di
comunicazione previsti dal presente  capo  in  favore  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del
contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la  violazione,
per ognuna delle violazioni accertate. 
  3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme
associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione  degli  PFU,
adempiono  tardivamente  agli  obblighi  di  comunicazione   di   cui
all'articolo 3, e' applicata una sanzione amministrativa  pecuniaria,
pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale
si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. 
  4.  Ai  produttori  e  agli  importatori  di  pneumatici  che   non
provvedono  alla  gestione   degli   PFU,   neanche   attraverso   il
trasferimento del contributo di cui all'articolo  4,  comma  11,  del
presente  decreto  ad  una  struttura  associata,  e'  applicata  una
sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  doppio  del  contributo
percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 
  5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di  quanto
previsto   dall'articolo   6,   tale    determinazione,    ai    fini
dell'irrogazione delle sanzioni,  verra'  effettuata,  a  seguito  di
richiesta  dell'organo  di  controllo   procedente,   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Per quanto non previsto espressamente nel presente  articolo  si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  7. Per garantire la finalita' della  salvaguardia  ambientale,  gli
enti pubblici forniscono al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, nonche' agli organi di  controllo  che  ne
fanno richiesta, tutti i dati  e  gli  elementi  ritenuti  utili  dai
richiedenti per verificare le dichiarazioni dei  produttori  e  degli
importatori,  anche  al  fine  di  attivare   le   eventuali   azioni
correttive. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          30 novembre 1981, n. 329, Supplemento ordinario.