Art. 10. 
 
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi  e  richieste  per  la
      dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) 
 
  1. Tutti i ricorsi ai sensi degli  articoli  15  e  195  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9  marzo  2020  ed  il  30
giugno 2020 sono improcedibili. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  alla
richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima  e'
fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo  15,
comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3.  Quando  alla  dichiarazione  di  improcedibilita'  dei  ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la  dichiarazione
di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene  computato  nei
termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267.