Art. 14. 
 
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo  per  le
esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi
                         sui finanziamenti) 
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per  le  esigenze  di  liquidita'  delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate,
degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e  delle
societa'  sportive  dilettantistiche  iscritte  al  registro  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.  23  luglio  1999  n.
242. A tali fini, e' costituito un  apposito  comparto  del  predetto
Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la
gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura  di  un
conto corrente di tesoreria centrale intestato  all'Istituto  per  il
Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse  per  essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie. 
  2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' delle Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
Sportive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte  nel
registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c),  del  d.lgs.  23
luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite  dal  Comitato  di
Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per  il  Credito  Sportivo.
Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato
di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in  soli  termini
di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse  di  cui  all'articolo
13, comma 12.