Art. 4. 
 
   (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato) 
 
  1.  Ai  fini  degli  articoli   117,   125-bis,   126-quinquies   e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di  conclusione  dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici,  i  contratti,
conclusi  con  la  clientela  al  dettaglio   come   definita   dalle
disposizioni della Banca d'Italia in  materia  di  trasparenza  delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il  termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia  di
cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  anche  se  il  cliente  esprime  il
proprio consenso mediante il proprio indirizzo di  posta  elettronica
non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi
siano accompagnati da copia di  un  documento  di  riconoscimento  in
corso  di  validita'  del  contraente,  facciano  riferimento  ad  un
contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme  al
contratto medesimo con modalita' tali  da  garantirne  la  sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito  della  consegna  di
copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa  a  disposizione
del cliente di copia del testo del contratto  su  supporto  durevole;
l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla
prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato  per  esprimere
il consenso al contratto anche per esercitare il diritto  di  recesso
previsto dalla legge.