Art. 6. 
 
   (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
nel corso degli  esercizi  chiusi  entro  la  predetta  data  non  si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo,  2447,  2482-bis,
commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice  civile.  Per  lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'  per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.