Art. 7. 
 
  (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) 
 
  1. Nella redazione  del  bilancio  di  esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2020, la valutazione  delle  voci  nella  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  comma
primo, n. 1), del codice  civile  puo'  comunque  essere  operata  se
risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in  data
anteriore al 23 febbraio 2020,  fatta  salva  la  previsione  di  cui
all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il  criterio
di valutazione e' specificamente illustrato  nella  nota  informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai  bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.