Art. 6 
 
                     Sistema di allerta Covid-19 
 
  1. Al solo fine di  allertare  le  persone  che  siano  entrate  in
contatto stretto con  soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure  di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza   COVID-19,   e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno  installato,  su  base
volontaria, un'apposita applicazione  sui  dispositivi  di  telefonia
mobile. Il Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento,  si  coordina,  sentito  il  Ministro  per  gli   affari
regionali e  le  autonomie,  anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679,  con  i  soggetti  operanti  nel  Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4  e  13  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti  attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con  l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per  il  tramite  del  Sistema  Tessera
Sanitaria, con le  strutture  pubbliche  e  private  accreditate  che
operano nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nel  rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,   per   gli   ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del  sistema  di  allerta  e  per
l'adozione di correlate misure di sanita'  pubblica  e  di  cura.  Le
modalita' operative del sistema di  allerta  tramite  la  piattaforma
informatica  di  cui  al  presente  comma  sono  complementari   alle
ordinarie  modalita'  in  uso  nell'ambito  del  Servizio   sanitario
nazionale. Il Ministro della salute e  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie  informano  periodicamente  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto. 
  2. Il Ministero della  salute,  all'esito  di  una  valutazione  di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi  dell'articolo
35  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  adotta   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali   ai   sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, assicurando, in particolare, che: 
    a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di  raggiungere  una  piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione  utilizzate  e  sui
tempi di conservazione dei dati; 
    b) per impostazione predefinita, in conformita'  all'articolo  25
del  Regolamento   (UE)   2016/679,   i   dati   personali   raccolti
dall'applicazione di cui  al  comma  1  siano  esclusivamente  quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri  utenti  accertati  positivi  al  COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero  della  salute  e
specificati nell'ambito  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione  di  misure  di  assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti; 
    c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia  basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi  anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati;  e'  esclusa  in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; 
    d)  siano  garantite  su   base   permanente   la   riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza  dei  sistemi  e  dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il  rischio
di reidentificazione degli interessati  cui  si  riferiscono  i  dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento; 
    e) i dati relativi ai contatti stretti  siano  conservati,  anche
nei dispositivi mobili degli  utenti,  per  il  periodo  strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita  dal  Ministero
della salute  e  specificata  nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
presente comma; i  dati  sono  cancellati  in  modo  automatico  alla
scadenza del termine; 
    f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da  15  a  22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano  essere  esercitati  anche  con
modalita' semplificate. 
  3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1  non
possono essere trattati per finalita' diverse da  quella  di  cui  al
medesimo  comma  1,  salva  la  possibilita'  di  utilizzo  in  forma
aggregata o comunque anonima, per  soli  fini  di  sanita'  pubblica,
profilassi, statistici o  di  ricerca  scientifica,  ai  sensi  degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2,  lettere  i)  e
j), del Regolamento (UE) 2016/679. 
  4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di  cui  al  comma  1  non
comporta alcuna  conseguenza  pregiudizievole  ed  e'  assicurato  il
rispetto del principio di parita' di trattamento. 
  5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'  pubblica  ed
e'  realizzata  dal  Commissario  di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con  infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  I
programmi informatici  di  titolarita'  pubblica  sviluppati  per  la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto  licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,  nonche'  ogni
trattamento  di  dati  personali  effettuato  ai  sensi  al  presente
articolo sono interrotti alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza disposto con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed  entro  la
medesima  data  tutti  i  dati  personali  trattati   devono   essere
cancellati o resi definitivamente anonimi. 
  7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della  piattaforma  di
cui al presente articolo, nel limite massimo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.