Art. 33 
 
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
                        in modo semplificato 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini  dell'articolo
23  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le  previsioni  sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti  informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra  la  data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine  dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui  all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il cliente esprime il proprio  consenso  mediante  il
proprio indirizzo di posta elettronica non certificata  o  con  altro
strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia
di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'   del
contraente, facciano riferimento ad un  contratto  identificabile  in
modo certo e siano  conservati  insieme  al  contratto  medesimo  con
modalita'  tali  da   garantirne   la   sicurezza,   l'integrita'   e
l'immodificabilita'.  Il  requisito  della  consegna  di  copia   del
contratto  e  della  documentazione   informativa   obbligatoria   e'
soddisfatto anche mediante la messa a  disposizione  del  cliente  di
copia del testo del  contratto  e  della  documentazione  informativa
obbligatoria  su  supporto  durevole;  l'intermediario  consegna   al
cliente  copia  del  contratto  e  della  documentazione  informativa
obbligatoria alla prima occasione utile successiva al  termine  dello
stato  di  emergenza.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data  31  gennaio  2020,  il
cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per  esprimere  il
consenso al contratto anche per esercitare i diritti  previsti  dalla
legge o dal contratto stesso. 
  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica,  altresi',  ai  fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile.