Art. 51 
 
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione  delle  procedure  di
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti  secondo  gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo  8
luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo  57  del
medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse  alla  procedura
di  amministrazione  straordinaria  ai  sensi  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio  2004,  n.  39,  anche  qualora  gia'  prorogati  ai   sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del  medesimo  decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi.